Dei quattro contratti scaduti (Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Cooperazione), tre si sono quindi rinnovati. Resta aperto il principale, quello firmato da Federdistribuzione. Si chiude quindi una fase nella quale le distanze tra imprese e rappresentanti dei lavoratori sono rimaste incolmabili per ben cinque lunghi anni. Il 29 marzo 2024, è stato siglato, da parte delle Associazioni Cooperative ANCC-COOP, CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA, A.G.C.I Settore consumo e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa.
Resta aperto il contratto principale della GDO quello gestito da Federdistribuzione. Quello Coop è importante, non tanto per i numeri che coinvolge (oltre 60.000 dipendenti, 1,8 miliardi di retribuzioni e oneri sociali versati, oltre il 90% di contratti di lavoro a tempo indeterminato) ma per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché nel panorama delle relazioni industriali italiane e per la cultura che permea il sistema cooperativo, è ritenuto uno dei più rispettosi del ruolo della parti sociali. Il secondo è che i temi che lo caratterizzano sono, in buona parte, gli stessi che coinvolgono le imprese che aderiscono a Federdistribuzione.
L’accordo, che avrà vigenza fino al mese di marzo 2027, prevede un aumento retributivo a regime di 240 euro lordi al quarto livello ed una indennità una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Essendo un testo che taglia trasversalmente le attività del mondo cooperativo tratta argomenti che, in altre situazioni sono coperte dalla contrattazione di secondo livello. È comunque interessante sottolineare ciò che prevede:
– nuovi compiti per l’Osservatorio nazionale e per la Commissione paritetica nazionale per valorizzarne il ruolo nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali settoriale;
– misure di contrasto alle molestie sessuali nell’ambiente di lavoro, nonché ad ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica;
– possibilità di prorogare il congedo indennizzato dall’INPS per donne vittime di violenza di 90 giorni di ulteriori 90 giorni a carico delle imprese;
– riconoscimento del II° livello per i farmacisti abilitati allo svolgimento dell’attività e per gli optometristi laureati in ottica e optometria con abilitazione;
– previsione di una Commissione per la riforma del sistema dell’inquadramento;
– franchising ed appalti più selettivi, poiché saranno oggetto di un confronto strutturato fra imprese e sindacati, nonché condizionati all’applicazione, rispettivamente, di CCNL somministrazione a tempo determinato) per le causali specifiche e ben delineate che sono state pattuite (festività natalizie, pasquali, nuove aperture e sostituzione ferie), per la durata ragionevole (massimo 24 mesi) connesse alle predette causali e, da ultimo, per il tetto massimo di utilizzo di tali figure del 13% dell’organico di singola unità produttiva, che è di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia;
– innalzamento dell’indennità annuale per i part-time con clausole elastiche (da 120 € a 155 € all’anno);
– 72 ore di permessi retribuiti per i dipendenti dalle imprese cooperative minori in luogo delle attuali 66, a cui si arriverà col riconoscimento di 6 ore di permesso in più a decorrere dal 1° aprile 2025 e di ulteriori 6 dal 1° aprile 2026;
– durata minima dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time delle imprese cooperative minori innalzata da 16 a 20 ore settimanali;
• riconoscimento di una ulteriore mensilità per il dipendente affetto da patologia oncologica con invalidità non inferiore al 50% in caso di superamento del periodo di comporto;
– implementazione delle tutele garantite per legge per congedi di maternità, parentali, deigenitori e di paternità;
– periodo aggiuntivo (a quello previsto dalla legge) di astensione facoltativa per maternità (coperta economicamente con un’indennità corrispondente al 30% della mensilità lorda), nonché congedo non retribuito fino al compimento di un anno del bambino;
– 10 giorni aggiuntivi (al periodo previsto dalla legge) per il padre lavoratore in occasione della nascita del figlio (coperti economicamente da un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione);
– un mese di astensione facoltativa dal lavoro retribuito con la stessa indennità prevista dalla legge per agevolare il reinserimento della madre lavoratrice al lavoro;
– 30 giorni di permesso non retribuito per le lavoratrici ed i lavoratori che ne faranno richiesta dopo aver fruito dei permessi previsti dalla legge per fecondazione assistita;
– congedo non retribuito di 30 giorni continuativi per ricongiungimenti familiari a beneficio dei lavoratori in possesso di permesso di soggiorno;
– introduzione di una Indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati in carenza di rinnovo contrattuale per più di 6 mesi;
- incremento, a partire dal 1° gennaio 2025, della contribuzione a carico delle imprese di 3,00 € per migliorare le prestazioni sanitarie di Coopersalute (a seguito di tale incremento la quota mensile che le imprese dovranno pagare ammonterà a 14,00 € per ciascun dipendente.
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